Descrizione
A chi è rivolto
I cittadini italiani, con età compresa tra 30 e 65 anni, con titolo di studio di scuola media di primo grado per la Corte d’Assise, titolo finale di studi di scuola media di secondo grado per la Corte d’Assise d’Appello.
Descrizione
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte d’Assise e la Corte di Assise D’Appello.
Le modalità di convocazione, le tempistiche e il compenso sono regolati direttamente dal Tribunale.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
I requisiti
• cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
• buona condotta morale;
• età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
• titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
La cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall’Albo può avvenire per:
– morte;
– emigrazione;
– perdita della capacità elettorale;
– età (aver superato il 65° anno di età);
– ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall’affissione nell’albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale)