Descrizione
VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (Aedes albopictus) e della Zanzara Comune (Culex pipiens);
CONSIDERATO che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, che nel 2020 si è verificato un focolaio di Dengue in Veneto, che nel 2018 e 2022 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa e che l’Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;
DATO atto che le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;
CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
EVIDENZIATO inoltre che:
la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all’interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
la lotta integrata si basa prioritariamente sull’eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull’applicazione di metodi larvicidi;
l’intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
l’immissione nell’ambiente di sostanze pericolose è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;
VISTO il R.D. 1265/1934;
VISTA la L. 833/1978;
VISTO il D.P.R. 392/1998 riguardante i Presidi Medico Chirurgici (PMC);
VISTO l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi;
VISTO il D.lgs. 179/2021 riguardante la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei Biocidi;
VISTO il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020-2025 (PNA 2020-2025);
VISTE la D.G.R. 324/2006, la D.G.R. 174/2019, la D.G.R. 207/2020, la D.G.R. 12/2021, la D.G.R. 100/2022 e la D.G.R. 389/2023;
ORDINA
A tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo, negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida.
4. effettuare i trattamenti larvicidi con periodicità congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. all’interno dei cimiteri, riempire fino al bordo i vasi portafiori con sabbia umida; in alternativa, trattare l’acqua del vaso con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. I sottovasi devono anch’essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
10. attuare la lotta larvicida correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche in serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari;
ORDINA ALTRESI’
1. che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio previste dal Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane;
2. che le ditte chiamate ad intervenire debbano ottemperare ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel successivo D.M. 274/1997;
3. che il proprietario debba, nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti):
a) comunicare al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (Appendice B alla D.G.R. n. 389 del 7 aprile 2023);
b) utilizzare esclusivamente prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati come adulticidi e/o insetto-repellenti che riportino in etichetta la possibilità di impiego in sistemi di irrorazione automatica, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
c) effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
d) evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione;
e) accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
f) non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall’apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
g) in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
h) coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
i) non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento;
j) apporre avviso di trattamento (Appendice C alla D.G.R. n. 389 del 7 aprile 2023) almeno 48 ore prima.
AVVERTE
CHE la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
CHE le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 che prevede la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;
DISPONE
CHE il presente provvedimento entri in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale fino al 31 ottobre 2024, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;
CHE all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all’accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l’Azienda ULSS 6 Euganea, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
IL SINDACO
NATIN ALBERTO