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Mappa sito: Affari generali - settore 1 Polizia Locale
5 settembre 2010
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Comandante: Bognolo Marino
Orario di apertura al pubblico: Lunedì-Venerdì: 8.00-9.00 e 12.30-13.30
Tel. 041.5145925 Fax 041.460017 mail:poliziamunicipale@comune.campagnalupia.ve.it 1) POLIZIA STRADALE:
Attività operativa nell'ambito dell'accertamento e della prevenzione di violazioni al Codice della Strada, della viabilità, del servizio di vigilanza davanti alle scuole e negli incroci principali, rilevazione degli incidenti stradali, scorta per la sicurezza della circolazione.
2) POLIZIA URBANA: compiti di tutela dei beni dell'Ente, nonché di vigilanza sul rispetto della sicurezza del cittadino e sull'osservanza del regolamento comunale di polizia urbana.
3) POLIZIA EDILIZIA, SANITARIA, ECOLOGIA E AMBIENTE: Compiti di vigilanza affinché nell'ambito del territorio comunale l'attività edilizia si svolga in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni particolari volte alla repressione degli abusi in materia di costruzioni, demolizioni, restauri ecc.. compiti di vigilanza sulla osservanza di tutte le misure igienico - sanitarie dettate in materia di salute pubblica controllo sull'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo in collaborazione con ARPAV, AULSS E UTC- SETT. AMBIENTE. inquinamento acustico: accertamento preliminare sul tipo di inquinamento acustico e successiva segnalazione, con dettagliata relazione, all'ARPAV nei casi in cui se ne riscontri la competenza. polizia veterinaria: tutela del patrimonio zootecnico, collaborazione per recupero animali abbandonati, vigilanza sulla possibile diffusione di malattie infettive di origine animale e sul rispetto delle norme in materia, in collaborazione con l'AULSS e con il canile convenzionato.
4) POLIZIA RURALE: vigilanza sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alle colture agrarie e al bestiame in zona agricola.
5) POLIZIA GIUDIZIARIA: attività di indagine relativa all'accertamento di reati (Es. in materia edilizia, di infortunistica stradale, di reati contro il patrimonio ecc.). Si svolge alle dipendenze e sotto la direzione del Pubblico Ministero; alcuni atti, come sommarie informazioni, rilievi ed accertamenti urgenti, sequestri probatori ecc, possono essere compiuti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria prima dell'intervento del Pubblico Ministero; altri atti (ad es. perquisizioni, sequestri, interrogatori) sono delegati alla polizia giudiziaria dal Pubblico Ministero.
6) PUBBLICA SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO: mantenimento dell'ordine pubblico, sicurezza dei cittadini e loro incolumità, tutela della proprietà, cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonchè delle ordinanze delle Autorità; soccorso in caso di pubblici e privati infortuni. Gli addetti alla polizia Locale, ai quali è riconosciuta la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, sono definiti dalla legge "ausiliari di pubblica sicurezza", ossia collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
7) POLIZIA AMMINISTRATIVA: compiti amministrativi e di vigilanza nelle materie trasferite dallo Stato ai Comuni con D.P.R. 616/77.
8) POLIZIA COMMERCIALE ED ANNONARIA: vigilanza sull'esercizio del commercio su aree private e su aree pubbliche, con particolare attenzione ai generi di prima necessità, prevenendo ed eventualmente reprimendo gli abusi commessi in danno dei consumatori, controllando l'osservanza delle disposizioni in materia igienico - sanitaria da parte degli esercenti attività commerciali, nonché in materia di prezzi. - Tali compiti vengono svolti da in collaborazione all’l’Ufficio Commercio.
9) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA GIUDIZIARIA CONSEGUENTI ALLA RILEVAZIONE DI INCIDENTI STRADALI: attività di redazione del rapporto conclusivo del sinistro, dei verbali di violazione al codice della strada, di eventuali sommarie informazioni testimoniali, invio di comunicazioni e di documenti alla Prefettura o alla Procura della Repubblica (in caso di sinistro mortale, con prognosi riservata, o di presentazione di querela per il reato di lesioni personali). Rilascio informazioni agli interessati e alle assicurazioni;
10) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE: su richiesta dell’Ufficio anagrafe o di altri enti pubblici informazioni relative a pratiche di immigrazione, variazioni anagrafiche, cambiamenti di indirizzo.
11) INFORMAZIONI VARIE: informazioni relative a situazioni patrimoniali o di residenza o personali a richiesta di alte autorità
12) RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CESSIONE DI FABBRICATO (ANTITERRORISMO -ART.12 D.L. 21 MARZO 1978 N.59) E DI OSPITALITA'E/O ASSUNZIONE DI CITTADINO STRANIERO (ART.7 DEL D.LGS.25 LUGLIO 1998 N.286 E ART.147 T.U. DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA): ricevimento, registrazione e spedizione degli atti alla Questura, con eventuale accertamento d'ufficio del ritardo nella presentazione delle denunce e relativa irrogazione delle sanzioni ai responsabili.
13) RICEZIONE DENUNCE DI INFORTUNI SUL LAVORO (ART.54 DEL T.U. 1124/65): ricevimento, registrazione e spedizione allo SPISAL delle denunce di infortunio sul lavoro, con eventuale accertamento d'ufficio del ritardo nella presentazione delle denunce e relativa irrogazione delle sanzioni ai responsabili.
14) RILASCIO DI NULLA OSTA PER L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO, CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI. La richiesta di autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali o in vista di esse e all’interno del centro abitato deve essere inoltrata al Comune di Campagna Lupia Ufficio Viabilità Pubblica che provvederà a rilasciare l’autorizzazione dopo che la P.L avrà accertato la corrispondenza dell’installazione richiesta alle norme del Codice della Strada.
15) RILASCIO NULLA OSTA PER APERTURA PASSO CARRABILE: La richiesta di autorizzazione per rilascio all'apertura di passo carrabile ex art.22 del Codice della Strada, deve essere inoltrata al Comune di Campagna Lupia Ufficio Viabilità Pubblica che rilascia il titolo autorizzarivo previa l’acquisizione di nulla osta della P.L.
16) NULLA OSTA PER TRASPORTI ECCEZIONALI: rilascio nulla osta per transito veicoli eccezionali nel territorio comunale su richiesta della Provincia.
17) CASSA: riscossione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.
18) RILASCIO NULLA OSTA PER OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE AI SENSI DELL'ART.21 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE NORME SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO: La richiesta dell’ autorizzazione all'occupazione della sede stradale e di suolo pubblico deve essere inoltrata al Comune di Campagna Lupia, l’Ufficio competente rilascerà l’autorizzazione ed emetterà l’eventuale ordinanza di chiusura totale o parziale dei luoghi interessati. La richiesta va fatta per occupazioni temporanee della sede stradale da parte di privati ed imprese per commercio, effettuazione di opere, depositi e cantieri.
19) RICORSI IN OPPOSIZIONE A VERBALI CODICE DELLA STRADA: i ricorsi, indirizzati al Prefetto di Venezia o al giudice di Pace di Dolo (VE) dopo il formale inoltro sono analizzati dalla Polizia Locale per la redazione delle controdeduzioni dopo di che sono inviare alla Prefettura o al Giudice di Pace che fisserà la data dell’udienza ove la Polizia Locale interverrà in rappresentanza e per conto del Comune di appartenenza.
20) ESECUZIONE TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI: su richiesta del medico curante convalidata da altro medico, viene emanata ordinanza sindacale di ricovero che viene fatta eseguire dalla forza pubblica, ed in particolare da personale della Polizia Locale coadiuvato da personale sanitario con accompagnamento del paziente presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale territorialmente competente.
21) ISTITUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE: su indicazione o richiesta di cittadini, dell’Ufficio Tecnico o dell’Amministrazione o d’iniziativa la Polizia Locale, qualora sia necessario stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente riguardanti la circolazione stradale collabora con il preposto ufficio Tecnico Comunale all’individuazione dei luoghi di installazione con sopralluoghi per determinare la giusta collocazione.
22) AUTORIZZAZIONI PER COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA: le società sportive che intendano organizzare competizioni atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale devono essere autorizzate, ai sensi dell'art.9 del Codice della Strada, dal Sindaco del Comune interessato dalla manifestazione o, se questa si svolge nel territorio di più comuni, dal Prefetto, previo nulla osta degli enti proprietari delle strade;il Comando P.L. si occupa del rilascio dei nulla osta nonché della verifica della corretta chiusura delle strade e della vigilanza durante lo svolgimento delle gare.
23) SERVIZIO DI CONTROLLO DI ORDINE PUBBLICO DURANTE MERCATI, FIERE, MANIFESTAZIONI VARIE.
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SERVIZI:
NOTIZIE UTILI PER AUTISTI DI AUTOMEZZI PESANTI DECRETO LEGGE "MILLEPROROGHE" E LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006 RINVIO AL 30 GIUGNO 2006 PER LE STRISCE RETRORIFLETTENTI RINVIO AL 2007 PER I PARASPRUZZI VEICOLI PESANTI IMMATRICOLATI. Nella seduta del 22.12.2005, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del Decreto Legge cd. Milleproroghe, che contiene la proroga dell’entrata in vigore di due adempimenti. I singoli provvedimenti: STRISCE RETRORIFLETTENTI - della proroga al 30.6.2006 dell’obbligo di montaggio sui veicoli pesanti (massa superiore a 3,5 ton) in circolazione alla data del 1 Aprile 2005 (quelli immatricolati da tale data, com’è noto, devono già essere muniti delle strisce); PARASPRUZZI - previsione che questi dispositivi vanno montati soltanto sui mezzi pesanti, di massa complessiva superiore alle 7,5 t., immatricolati a partire dal 1 Gennaio del 2007. Inoltre, sempre in tema di misure a sostegno dell’autotrasporto, il Senato ha approvato il disegno di legge finanziaria per il 2006, confermando tutti gli interventi previsti per il settore. Circa le misure di ordine generale previste nel decreto mille proroghe, si segnala il rinvio 31 Marzo 2006 dell’entrata in vigore delle cd misure minime di sicurezza (tra cui spicca il Documento programmatico sulla sicurezza), previste dal codice della privacy. Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l‘anno 2006.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 2005, n. 3602 N.B.: 23 dicembre 2005 non ancora pubblicato sulla gazzetta ufficiale) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo Codice della strada; Decreta: Art. 1 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2006 di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00; c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 14 aprile; e) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 aprile; f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 17 aprile; g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; h) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 aprile; i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; j) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno; k) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 24 giugno; l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° luglio; m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 8 luglio; n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 luglio; o) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 22 luglio; p) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 28 luglio; q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 29 luglio; r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 5 agosto; s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 12 agosto; t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto; u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 19 agosto; v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 26 agosto; w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 settembre; x) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 ottobre; y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; z) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre; aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre; bb) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 23 dicembre; cc) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; dd) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre; ee) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso. Art. 2 1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo-di un posticipo di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro 3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166 (combinato ferroviario) o dell’art. 3, comma 2 ter, della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. 5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore. 7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale. Art. 3 1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema "PT" o con l’emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore; i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili; l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione; m) adibiti esclusivamente al trasporto di: m 1) giornali, quotidiani e periodici; m 2) prodotti per uso medico; m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 46; o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP; r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
2 . Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì: a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; b) per i veicoli che compiono percorso a vuoto per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali; c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.
Art. 4 1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia: a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r) che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali; b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza. 2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 5 1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi; b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità; c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto; d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare; b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l’ indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare; c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. Art. 6 1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare; b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti; c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico; d) il prodotto oggetto del trasporto; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4, comma 2. 2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Art. 7 1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare. 2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine. 3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento. 4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.
Art. 8 1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema "PT" o con l’ emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo; h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Art. 9 1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva. 2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga. Art. 10 1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa. Art. 11 1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto. 3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2005 Il Ministro: LUNARDI Registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2005 Reg. 9, foglio 281
nel casi di guida senza casco o di passeggeri in numero superiore rispetto a quello previsto dalla legge
E’ stata prevista la CONFISCA del veicolo nei seguenti casi: 1. violazione degli articoli 169, comma 2 e 7, 170 e 171 (cioè per passeggeri in numero superiore a quello previsto e mancato uso del casco); 2. chi circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo che era stato affidato alla sua custodia; 3. chi fa uso del ciclomotore o motociclo per commettere reati. In caso di sequestro e di fermo di ciclomotori e motocicli non è più previsto l’immediato affidamento del veicolo al conducente o al proprietario. Il veicolo deve essere obbligatoriamente rimosso e trasportato in luogo di custodia dove deve rimanere per 30 giorni. Successivamente, se non è già intervenuta la confisca, il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario. Se questi rifiuta di assumerne la custodia, il veicolo è trasferito in proprietà al custode-convenzionato. Scatta la revoca della patente di guida in caso di violazioni al codice della strada che provocano la morte di altre persone qualora il conducente si trovi in stato di ebbrezza con accertato tasso alcolemico pari o superiore a 3 g/l ovvero qualora il conducente si trovi sotto l’azione di sostanze stupefacenti. N.B. LA CONFISCA DETERMINA LA PERDITA DI PROPRIETA’ DEL MEZZO, SENZA POSSIBILITA’ DI RESTITUZIONE. D.L n° 115 DEL 30.06.2005 come modificato dalla Legge n°168 del 17.08.2005. Art. 2-sexies.
È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili. Facsimile bollettino Conto CorrenteI pagamenti possono essere effettuati presso lo sportello dell’Ufficio di Polizia locale sito al secondo piano del palazzo municipale in Via Repubblica n° 34/ 36 Il pagamento può altresì essere effettuato presso un qualsiasi ufficio postale sul c/c/ postale n° 13740303 intestato al Comune di Campagna Lupia serviizio tesoreria 30010 Campagna Lupia (VE) riportando nella casuale “POLIZIA LOCALE verbale n° ___________del ____________ targa _________________” Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora invece il verbale non sia stato contestato personalmente al momento dell’accertamento della violazione deve essere pagato entro 15 gg. se si vogliono evitare le spese di notifica ed accertamento. L’Ufficio ha 150 giorni di tempo per notificare il verbale dal momento dell’accertamento della violazione, così come vi sono 5 anni di tempo per riscuotere le somme, altrimenti il diritto si prescrive. Facsimile bollettino Conto Corrente. Firmata in data 03 Marzo dal Sindaco l’ordinanza n° 11 con le misure di polizia veterinaria contro l’influenza aviaria. Ad esserne interessati sono soprattutto gli allevamenti rurali nei quali deve essere evitato il contatto dei volatili domestici con quelli selvatici. L’ordinanza prevede che il pollame vada tenuto esclusivamente nei luoghi di allevamento evitandone l’uscita all’aperto. Qualora questo non sia possibile, le aree all’aperto devono essere munite di un’adeguata protezione (come ad esempio una tettoia completa, più reti laterali, o doppia rete antipassero con copertura delle aree di alimentazione e abbeveraggio) affinché gli uccelli selvatici non possano entrare all’interno e contaminare gli alimenti e l’acqua. Gli animali non devono essere abbeverati con acqua proveniente da serbatoi di superficie, sempre che l’acqua non sia stata trattata in modo da garantire l’in attivazione di eventuali virus. Gli allevatori sprovvisti di questi requisiti devono provvedere a realizzarli entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza. Qualora non riescano o non vogliano farlo, devono provvedere alla macellazione per autoconsumo di tutti i volatili presenti nell’allevamento, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Ogni allevatore di volatili deve inoltre segnalare prontamente al Servizio Veterinario i casi di mortalità contemporanea di più animali. L’Amministrazione ricorda infine, a chi non l’avesse già fatto, che i proprietari di allevamenti rurali devono segnalare obbligatoriamente ai Servizi Veterinari la presenza di tali strutture (anche se piccole) e la detenzione di animali con apposito modulo. L’apposito modulo è scaricabile dal sito internet del Comune "Modulistica On-line" o ritirabile presso l’Ufficio Protocollo - Commercio o Polizia Locale, per informazioni Tel 0415145927/925. Il nuovo cronotachigrafo digitale e smartcard nuove disposizioni di particolare interesse per autotrasportatori – officine meccaniche e organi di controllo.Dal mese di maggio 2006 più sicurezza sulle strade, più garanzie per gli autotrasportatori, più efficienza per le imprese del settore e per le autorità di controllo. A questi obiettivi mira l’introduzione nell’Unione Europea e nel nostro Paese della tecnologia digitale per la gestione dei trasporti commerciali su strada. L’innovazione sarà l’associazione di due strumenti tecnologicamente all’avanguardia: il tachigrafo digitale, ovvero lo strumento da installare sul mezzo di trasporto, e la smart card, una carta a microprocessore personalizzata per le diverse tipologie di utenti. I cronotachigrafi CEE o tachigrafi sono apparecchi di controllo che hanno lo scopo di registrare, memorizzare, indicare, stampare trasmettere i dati relativi alle attività del conducente (velocità, distanze e tempi di lavoro). L’installazione e la riparazione dei tachigrafi CEE possono essere eseguite esclusivamente dalle officine autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive, previo controllo dei requisiti da parte dell’ufficio Metrico della Camera di Commercio. La Commissione Europea ha stabilito che, a partire dal 5 Agosto, tutti i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al trasporto su strada di merci e viaggiatori dovranno essere equipaggiati con il nuovo cronotachigrafo digitale che sostituirà definitivamente il modello con i fogli di registrazione cartacei (analogici). E’ quanto disposto dal Regolamento CE 2135/98 e dai decreti attuativi D.M. 361/2003 e D.M. 23/6/2005. Tutti i veicoli stradali di nuova immatricolazione in uno stato membro della CE, oltre le 3,5 tonnellate (rimorchio compreso) adibiti al trasporto di merci, e i veicoli che possono trasportare più di nove persone, incluso il conducente, dovranno essere dotati di cronotachigrafi digitali. Anche gli automezzi adibiti al trasporto di merci superiore alle 12 tonnellate e quelli adibiti al trasporto di persone superiore alle 10 tonnellate, immatricolati dopo il 1° gennaio 1996, dovranno montare il nuovo cronotachigrafo, qualora sia necessario sostituire il vecchio apparecchio. Tutti gli operatori coinvolti dall’uso del tachigrafo digitale – conducenti, imprese di trasporto, officine di montaggio e riparazione, autorita’ di controllo - dovranno dotarsi di apposite carte tachigrafiche (smartcard) in grado di interagire con il nuovo strumento. Il recente Decreto Ministeriale 361/2003 ha attribuito il ruolo di Autorità per l’emissione delle carte al Sistema delle Camere di Commercio. Sono previsti quattro tipi di carte tachigrafiche: • la carta del conducente, di colore bianco, registrerà tutte le attività dell’autista; • la carta dell’azienda, di colore giallo, permetterà di leggere e conservare i dati registrati nella memoria dell’apparecchio tachigrafico • la carta dell’autorità di controllo, di colore blu, permetterà anch’essa di controllare i dati registrati sul tachigarfo; • la carta dell’officina, di colore rosso, sarà utilizzata per la verifica e la manutenzione dell’apparecchio e per l’istallazione e l’abilitazione delle apparecchiature cronotachigrafiche limitatamente ai centri tecnici a ciò abilitati. Per il rilascio delle carte tachigrafiche è previsto il pagamento di un diritto di segreteria stabilito da apposito Decreto, di € 37,00 PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI Camera di Commercio del luogo. Le carte hanno validità 5 anni, tranne la carta rilasciata olle officine autorizzate che ha validità di 1 anno. Sono interessati tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto e che rientrano nei seguenti parametri: • Guidino veicoli che superano le 3,5 tonnellate per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto; • Operino sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea; • Effettuino trasporti nazionali o internazionali; • Siano lavoratori dipendenti o artigiani; • Siano italiani o stranieri; • Compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi. La richiesta della carta tachigrafica dovrà essere presentata presso l’Ufficio Firma Digitale della Camera di Commercio. Per facilitare il rilascio delle carte gli interessati possono rivolgersi a qualsiasi Camera di Commercio senza alcuna limitazione territoriale. Per un'informazione più dettagliata e per le norme di riferimento si rimanda al link http://www.unioncamere.net/Web_tachigrafo/index.php
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NEWS
30/08/2010 ORDINANZA SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA DA FENOMENI E COMPORTAMENTI CHE GENERANO INCURIE E DEGRADO DERIVANTI DALLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO DEL PAESE.
| 30/08/2010 ORDINANZA IN MATERIA DI SCHIAMAZZI ED ATTIVITÀ E COMPORTAMENTI IN PUBBLICO DEGENERATIVI E LESIVI DEL BENE DELLA SICUREZZA URBANA
| 25/08/2010 6° CENSIMENTO GENERALE AGRICOLTURA 2010 - GRADUATORIA RILEVATORI
| 30/07/2010 6° CENSIMENTO GENERALE DELL' AGRICOLTURA 2010
| 03/05/2010 INCARICHI E AMMONTARE COMPENSI ANNUI PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA'/CONSORZI DI CUI L'ENTE E' SOCIO
| 28/10/2009 INCARICHI E AMMONTARE COMPENSI ANNUI PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA'/CONSORZI DI CUI L'ENTE E' SOCIO
| 21/09/2009 ALBO PRESIDENTE DI SEGGIO - DOMANDA di INCLUSIONE
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di essere iscritti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.
Gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo, possono presentare domanda dal 01.10.2009 al 31.10.2009 compilando l'apposito modulo di richiesta.
| 21/09/2009 ALBO SCRUTATORI - DOMANDA ISCRIZIONE
I cittadini elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale possono presentare domanda dal 01.11.2009 al 30 novembre 2009 compilando l'apposito modulo di richiesta
| 27/07/2009 L'UFFICIO SEGRETERIA-COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA E' CHIUSO AL PUBBLICO DAL 3 AL 14 AGOSTO 2009.
Per consegna o visione atti in deposito rivolgersi ufficio protocollo.
Per urgenze rivolgersi all'Ufficio Polizia Locale.
| 10/06/2009 NUOVO ORARIO DI APERTURA UFFICIO TECNICO
IL SINDACO
comunuica che, a decorrere dal 01-07-2009, l'ufficio Tecnico -Edilizia privata / Urbanistica / Ambiente-
osserverà il seguente orario di apertura:
- lunedì 15.30 - 17.30
- mercoledì 9.00 - 12.30
in aggiunta, per i tecnici, anche il GIOVEDI' - Previo appuntamento
| 01/06/2009 L'UFFICIO SEGRETERIA-COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA E' CHIUSO AL PUBBLICO DAL 10 AL 12 GIUGNO 2009.
| 29/04/2009 INCARICHI E AMMONTARE COMPENSI ANNUI PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA'/CONSORZI DI CUI L'ENTE E' SOCIO
| 10/12/2008 ORARIO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI NEI GIORNI PREFESTIVI 24, 31 DICEMBRE 2008 E 5 GENNAIO 2009.
IL SINDACO
Considerato che le giornate prefestive del 24 e 31 dicembre 2008 cadono entrambe di mercoledì e la giornata prefestiva del 5 gennaio 2009 cade di lunedì, giornate in cui alcuni uffici e servizi comunali prevedono l’apertura pomeridiana al pubblico;
Considerata la previsione di scarsa affluenza di pubblico in tali date;
Ritenuto pertanto di disporre la chiusura pomeridiana al pubblico degli uffici e servizi comunali nelle giornate sopra indicate;
Visto il D.Lvo 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di definizione degli orari di apertura degli uffici comunali;
DISPONE
La chiusura pomeridiana degli uffici e servizi comunali in data 24 e 31 dicembre 2008 e 5 gennaio 2009.
Gli uffici ed i servizi osserveranno il normale orario di apertura antimeridiana.
Manda copia della presente ai responsabili degli uffici e servizi per le adeguate forme di pubblicità al pubblico.
Campagna Lupia, 05 dicembre 2008
IL SINDACO
Livieri Fabio
| 24/11/2008 AVVISO AI CONSUMATORI
Si informa
che la Regione Veneto ha reso noto la segnalazione del Ministero della Salute sui seguenti prodotti e giocattoli di cui è vietata la commercializzazione:
1. ‘TAPPETINO - EVA PUZZLE MATS’ per la presenza, nello stesso, di più sostanze nocive per la salute dei consumatori;
2. ‘CANDELE A FORMA DI CIOCCOLATINI’, importate dalla ‘Società Maricler’ e commercializzate con il marchio ‘Le Golosità’, in quanto potrebbero essere morse dai bambini tratti in inganno dall’aspetto, simile a normali cioccolatini, e quindi rappresentare un pericolo per la salute;
3. BOMBOLETTE ‘SCHIUMA SPRAY DI CARNEVALE’ da 250 ml prodotte da ‘Solchim s.p.a.’ di Fiesco (Cremona), il cui contenuto è potenzialmente dannoso per la possibilità di gravi danni alla cornea.
Questa informativa, disposta nel rispetto del ‘Codice del Consumo’, (D.Lgs. 6/9/2005, n° 206), viene fornita alla cittadinanza invitandola a segnalare eventuali casi di violazione ai divieti suindicati.
Per ulteriori informazioni o consultazione della documentazione pervenuta rivolgersi all'Ufficio Commercio comunale.
Campagna Lupia, 20 novembre 2008
IL SINDACO
Livieri Fabio
| 29/10/2008 INCARICHI E AMMONTARE COMPENSI ANNUI PER AMMINISTRATORI DI SOCIETA'/CONSORZI DI CUI L'ENTE E' SOCIO
| 15/10/2008 ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO - DOMANDA ISCRIZIONE
I cittadini elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale possono presentare domanda dal 01.11.2008 al 30 novembre 2008 compilando l'appositomodulo di richiesta.
| 29/09/2008 ALBO PRESIDENTE DI SEGGIO - DOMANDA di INCLUSIONE
I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di essere iscritti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.
Gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'Albo, possono presentare domanda dal 01.10.2008 al 31.10.200 compilando l'apposito modulo di richiesta.
| 26/11/2007 Bando di Concorso - Assegnazione n.5 Autorizzazioni Servizio di Noleggio Autovetture con Conducente
| 21/03/2007 IL COMUNE ATTIVA I PROPRI SERVIZI ON-LINE
Dal mese marzo tutti i cittadini maggiorenni potranno accedere ai propri dati personali ed usufruire dei seguenti servizi on-line:
- dati anagrafici ed elettorali;
- autocertificazioni compilate con i propri dati anagrafici (residenza, stato famiglia, dichiarazioni sostitutive atto notorietà, ecc.);
- visura propria posizione ICI e versamenti effettuati;
- consultazione proprie pratiche edilizie.
A tali servizi i cittadini possono accedere mediante l'inserimento di "codici di identificazione".
Gli interessati possono richiedere il rilascio dei codici di identificazione all'ufficio segreteria del Comune, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'ufficio segreteria sito al primo piano della sede municipale: tel. 0415145920 - 927 e-mail: segreteria@comune.campagnalupia.ve.it.
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ALTRI SERVIZI
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SPORTELLO ONLINE
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BIBLIOTECA ONLINE
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MAPPA CITTA’
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I.C.S. "ALDO MORO"
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Interventi con Operatori di Strada
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